13-01-2026

La Pec professionale e′ valida anche per la notifica di atti estranei all′attivita′.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 33514/2025 - pubblicata il 22 dicembre 2025) ha affermato il principio secondo cui la notifica di un atto effettuata all′indirizzo PEC professionale e′ valida anche quando latto non e′ collegato all′attivita′ professionale o imprenditoriale del destinatario, purche′ la casella PEC risulti attiva e funzionante. La PEC iscritta nei registri pubblici (come INI-PEC) costituisce infatti domicilio digitale unico del soggetto obbligato a dotarsene. Per imprenditori individuali e professionisti non esiste una distinzione giuridicamente rilevante tra la sfera personale e quella professionale ai fini delle notifiche: l′indirizzo PEC vale come recapito ufficiale per la ricezione di qualunque atto giuridicamente rilevante. Il principio rafforza la funzione della PEC come strumento di certezza delle comunicazioni giuridiche e impone ai titolari un dovere di costante vigilanza sul proprio domicilio digitale.