11-03-2026

Corte Costituzionale n. 170/2025: il medico imputato può chiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale

La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità dellarticolo 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva al medico imputato di chiedere la citazione in giudizio della compagnia di assicurazione quale responsabile civile. La decisione elimina una storica disparità di trattamento tra processo civile e processo penale e rafforza le garanzie difensive dei professionisti sanitari. Infatti larticolo 83 del codice di procedura penale, nella sua precedente formulazione, permetteva solo alla parte civile di chiedere la citazione del responsabile civile, ovvero del soggetto obbligato a rispondere economicamente per il fatto dellimputato.

Prima dell′intervento della Consulta, il medico imputato per responsabilità sanitaria non poteva chiamare in causa la propria assicurazione nel processo penale, a differenza di quanto avveniva nel giudizio civile. In presenza della costituzione di parte civile del paziente, l′imputato era costretto ad attendere l′esito del processo e, in caso di condanna, a sostenere direttamente il pagamento del risarcimento per poi agire separatamente contro l′assicuratore.

La questione si inserisce nel quadro della Legge n. 24 del 2017, nota come legge Gelli-Bianco, che ha introdotto l′obbligo assicurativo a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) per i danni derivanti da azioni od omissioni del personale operate nella struttura medesima. La legge in parola ha altres? introdotto l′azione diretta del danneggiato contro l′impresa di assicurazione della struttura sanitaria o del libero professionista al fine di ottenere il risarcimento del danno. Tali elementi, considerati congiuntamente, hanno portato la Corte a qualificare l′assicuratore (della struttura o del singolo professionista) come responsabile civile ai sensi dell′articolo 185, comma 2, del codice penale, in quanto soggetto tenuto per legge al risarcimento del danno derivante dal reato.

La pronuncia ha inoltre chiarito le differenze tra medici strutturati (cioè operanti presso una struttura sanitaria) e liberi professionisti sotto il profilo assicurativo. I primi sono coperti dalla polizza della struttura sanitaria per la responsabilità verso i pazienti, mentre i secondi devono dotarsi autonomamente di una copertura assicurativa. Nonostante tali differenze, la Corte ha ritenuto necessario garantire a entrambe le categorie la possibilità di citare direttamente l′assicuratore nel processo penale, evitando nuove disuguaglianze.

Secondo il percorso logico della Corte, la presenza contemporanea dell′obbligo assicurativo e dell′azione diretta del danneggiato rende irragionevole impedire all′imputato di coinvolgere l′assicuratore nel medesimo giudizio. Il mancato riconoscimento di tale facoltà comportava una violazione del principio di uguaglianza e comprometteva l′effettività del diritto di difesa.

La Corte ha evidenziato anche la funzione plurima dell′assicurazione sanitaria, destinata a tutelare sia il danneggiato sia il professionista sanitario. Consentire la citazione dell′assicuratore nel processo penale permette di garantire una maggiore serenità nello svolgimento dellattività medica e riduce il rischio di anticipazioni economiche a carico del professionista.

Gli effetti della decisione sono rilevanti: si favorisce l′economia processuale attraverso la trattazione unitaria delle responsabilità penali e civili, si rafforza la tutela dell′imputato e si migliora la coerenza del sistema giuridico evitando la frammentazione dei procedimenti.

La sentenza n. 170/2025 rappresenta quindi un passaggio fondamentale per l′evoluzione del sistema della responsabilità sanitaria e per la piena attuazione dei principi della legge Gelli-Bianco, rendendo più efficiente l′accertamento delle responsabilità e garantendo una tutela processuale più equilibrata per i professionisti sanitari.