05-02-2026

L′Arbitro Assicurativo: il nuovo strumento di tutela stragiudiziale in ambito assicurativo

Dal 15 gennaio 2026 è divenuto operativo l′Arbitro Assicurativo, un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti, imprese di assicurazione e intermediari. Lo strumento si colloca nell′ambito dei meccanismi di Alternative Dispute Resolution (ADR) e nasce con l′obiettivo di garantire una tutela più rapida, accessibile ed efficace rispetto al ricorso alla giurisdizione ordinaria. Fondamento normativo e finalità L′Arbitro Assicurativo trova il proprio fondamento nell′art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005), che impone alle imprese e agli intermediari l′adesione obbligatoria a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. L′attuazione del sistema è demandata a un decreto ministeriale, adottato su proposta dell′IVASS. I principi ispiratori del nuovo organismo sono la rapidita′ del procedimento, la riduzione dei costi per il consumatore, l′effettivita′ della tutela e l′imparzialita′ dell′organo decidente, assicurata anche dalla rappresentativita′ degli interessi coinvolti. Natura giuridica dell′Arbitro Sotto il profilo giuridico, l′Arbitro Assicurativo non e′ un organo giurisdizionale. La sua natura e′ assimilabile a quella di altri organismi gia′ operanti, come l′Arbitro Bancario Finanziario e l′Arbitro per le Controversie Finanziarie. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che tali organismi sono autorita′ amministrative indipendenti, istituite e disciplinate da fonti amministrative, e non esercitano funzioni giurisdizionali in senso proprio. Decisioni non vincolanti ed efficacia reputazionale Le decisioni dell′Arbitro Assicurativo non hanno carattere vincolante ne′ costituiscono titolo esecutivo. Le parti conservano sempre la possibilita′ di rivolgersi allautorita′ giudiziaria. Tuttavia, l′effettivita′ del sistema e′ affidata a un meccanismo di pressione indiretta: in caso di mancato adempimento, l′inadempimento dell′impresa o dell′intermediario viene reso pubblico. Il conseguente impatto reputazionale funge da incentivo all′adempimento spontaneo. Ambito di competenza L′Arbitro e′ competente per le controversie derivanti da contratti di assicurazione aventi ad oggetto l′accertamento di diritti, obblighi e facolta′ delle parti, inclusi i profili risarcitori, nonche′ l′inosservanza delle regole di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private. Restano escluse le materie attribuite alla competenza della CONSAP, come quelle relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Procedura e accesso Il ricorso all′Arbitro e′ facoltativo per il cliente, ma obbligatorio per imprese e intermediari. Il previo esperimento di una procedura stragiudiziale costituisce condizione di procedibilita′ per l′eventuale azione giudiziaria, ferma restando la possibilita′ di ricorrere, in alternativa, alla mediazione. La procedura e′ pensata per essere semplice e accessibile: l′assistenza legale non e′ obbligatoria, anche se il cliente puo′ scegliere di farsi assistere da un avvocato o da un′associazione di consumatori. Condizioni e tempistiche Per accedere all′Arbitro, il cliente deve aver previamente presentato un reclamo scritto all′impresa o all′intermediario e attendere 45 giorni. Il ricorso deve essere proposto entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo e i fatti contestati non devono risalire a piu′ di tre anni. L′Arbitro decide di regola entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso completo, con una possibile proroga di ulteriori 90 giorni nei casi di particolare complessita′. Considerazioni conclusive L′introduzione dell′Arbitro Assicurativo rappresenta un passo significativo verso un sistema di tutela piu′ moderno ed efficiente nel settore assicurativo. Pur non sostituendo la giurisdizione, il nuovo strumento mira a ridurre il contenzioso, rafforzare la protezione dei consumatori e promuovere comportamenti piu′ corretti e trasparenti da parte degli operatori del mercato.