Il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026 introduce unimportante svolta nella regolamentazione del mercato assicurativo italiano, dando piena attuazione alla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, sul cosiddetto diritto alloblio oncologico. Lintervento normativo è volto a prevenire discriminazioni e a garantire un accesso più equo ai prodotti assicurativi per le persone guarite da patologie oncologiche.
Il diritto alloblio oncologico consiste nella facoltà di non fornire informazioni, né di essere sottoposti a indagini, in merito a una pregressa patologia tumorale in sede di stipula o di rinnovo di contratti assicurativi. Tale diritto matura decorso un determinato periodo di tempo dalla conclusione del trattamento attivo, individuata nellultimo trattamento farmacologico, radioterapico o chirurgico, in assenza di recidive. I termini ordinari sono fissati in dieci anni, ridotti a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Decreti del Ministero della Salute possono prevedere termini inferiori per specifiche patologie.
Il cuore della nuova disciplina è rappresentato dal divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di acquisire o utilizzare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse per le quali sia maturato il diritto alloblio. Il divieto si estende a qualsiasi forma di indagine, comprese visite mediche, accertamenti sanitari, richieste a terzi o ricerche indirette sullo stato di salute del contraente o dei suoi familiari. Qualora tali informazioni siano già state acquisite, esse non possono essere utilizzate per la valutazione del rischio, la determinazione del premio o lapplicazione di limitazioni ed esclusioni contrattuali.
Il provvedimento vieta inoltre ogni trattamento discriminatorio nei confronti di chi esercita il diritto alloblio oncologico. Non possono essere imposti costi aggiuntivi, oneri, limitazioni o condizioni peggiorative rispetto a quelle previste per la generalità dei contraenti, garantendo così la piena parità di accesso ai servizi assicurativi.
Particolare attenzione è riservata agli obblighi informativi precontrattuali. Le imprese e i distributori sono tenuti a fornire una chiara informativa sul diritto alloblio oncologico, da inserire nel Modulo Unico Precontrattuale. Linformativa deve essere resa sia in fase di stipula sia in occasione del rinnovo del contratto.
Il provvedimento disciplina anche la gestione delle informazioni sanitarie eventualmente fornite in passato. In tali casi, il contraente può presentare una certificazione attestante lavvenuto oblio oncologico, che impone allimpresa o allintermediario di cancellare i dati relativi alla patologia entro trenta giorni. La certificazione deve invece essere conservata per dieci anni.
Infine, la nuova disciplina introduce una rilevante deroga al principio generale dellobbligo di dichiarazioni complete ed esatte del contraente. Il silenzio sulla pregressa patologia oncologica, una volta maturato il diritto alloblio, non può essere considerato dichiarazione reticente o inesatta ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, né può incidere sulla validità o sullefficacia del contratto di assicurazione.
Il Provvedimento IVASS n. 169/2026 segna dunque un passaggio decisivo verso un sistema assicurativo più equo e inclusivo, nel quale una malattia oncologica superata non rappresenti più un ostacolo ingiustificato allaccesso a tutele fondamentali.
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