05-02-2026

Usucapione e rapporti familiari: la Cassazione chiarisce il ruolo della mera tolleranza nel possesso immobiliare

Con l′ordinanza n. 31126/2025 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell′acquisto per usucapione di un immobile nell′ambito dei rapporti familiari, soffermandosi sul concetto di mera tolleranza e sulla distinzione tra detenzione e possesso utile ad usucapionem. La decisione chiarisce i limiti entro cui l′utilizzo di un bene da parte di un familiare può trasformarsi in possesso idoneo all′acquisto della proprietà.

La vicenda trae origine da una controversia ereditaria tra fratelli relativa alla divisione del patrimonio familiare. Uno dei coeredi aveva avanzato domanda riconvenzionale per ottenere il riconoscimento della proprietà di alcuni immobili per intervenuta usucapione, sostenendo di averli utilizzati per molti anni come abitazione familiare e sede della propria attività imprenditoriale, sostenendo spese di ristrutturazione, imposte e utenze.

I giudici di merito avevano tuttavia escluso la sussistenza dei presupposti dell′usucapione, ritenendo che il godimento degli immobili fosse riconducibile a una situazione di mera tolleranza da parte dei genitori proprietari. La decisione era stata confermata anche in appello, inducendo il soccombente a proporre ricorso per cassazione, lamentando un errato apprezzamento delle prove e la mancata considerazione delle condotte indicative di possesso uti dominus.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che nei rapporti familiari lo stretto legame di parentela può fondare una presunzione di detenzione e non di possesso, in quanto l′utilizzo del bene può essere spiegato come concessione fondata su rapporti di fiducia e solidarietà familiare. Anche la lunga durata dell′utilizzo non è sufficiente a escludere la tolleranza qualora sussistano relazioni familiari idonee a giustificare il godimento del bene senza volontà di esercitare un potere esclusivo da proprietario.

Secondo la Suprema Corte, ai fini dell′usucapione sarebbe stato necessario dimostrare atti di interversione del possesso, ossia comportamenti inequivoci e opponibili al proprietario idonei a trasformare la detenzione in possesso. Le attività poste in essere dal ricorrente, quali l′utilizzo esclusivo dell′immobile, il trasferimento della residenza o l′esecuzione di lavori, sono state ritenute compatibili con una mera detenzione e non sufficienti a integrare il possesso utile all′acquisto della proprietà.

La pronuncia conferma quindi un orientamento consolidato secondo cui, nei rapporti familiari, l′uso prolungato di un bene non comporta automaticamente l′acquisto per usucapione, richiedendo una prova rigorosa dell′animus possidendi e dell′interversione del possesso. La decisione rappresenta un importante riferimento interpretativo per le controversie ereditarie e per la distinzione tra mera tolleranza e possesso effettivo nel diritto civile.