25-02-2026

Opposizione a decreto ingiuntivo: l′opposto puù proporre domande nuove?

Con lordinanza n. 2274 del 4 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di particolare rilievo processuale: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta può proporre una domanda nuova rispetto a quella azionata in via monitoria, purché essa sia riferita alla medesima vicenda sostanziale, attenga allo stesso bene della vita e risulti connessa a quella originariamente proposta.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento già affermato dalle Sezioni Unite con lordinanza n. 26727/2024, secondo cui lopposto, pur avendo introdotto il giudizio con ricorso monitorio, conserva nel successivo giudizio di opposizione la posizione di attore in senso sostanziale e può quindi avvalersi delle facoltà di modifica della domanda riconosciute dallart. 183 c.p.c.

Secondo la Suprema Corte, la domanda subordinata di risarcimento non può essere dichiarata automaticamente inammissibile per il solo fatto di essere diversa da quella monitoria. Occorre verificare se essa trovi fondamento nella stessa vicenda sostanziale e persegua il medesimo interesse giuridico già posto a base della richiesta originaria.

La possibilità di proporre domande alternative o subordinate risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evitando la proliferazione di giudizi separati fondati sul medesimo rapporto giuridico. Lopposto, quale attore sostanziale, deve poter articolare le proprie pretese nei limiti consentiti dal sistema processuale.

La pronuncia rafforza un orientamento volto a garantire maggiore flessibilità nella gestione del thema decidendum e una più efficace tutela delle posizioni sostanziali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.