24-03-2026

Conto cointestato e successione: la Cassazione ribadisce il primato della provenienza delle somme

Con lordinanza n. 5009 del 5 marzo 2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla gestione delle somme giacenti su un conto corrente cointestato dopo la morte di uno dei titolari, chiarendo i criteri per stabilirne la titolarità nellambito della successione ereditaria.

La vicenda trae origine da una controversia tra eredi, nella quale uno dei fratelli del defunto chiedeva che le somme depositate su un conto cointestato con la sorella fossero ricondotte integralmente al patrimonio del de cuius, con conseguente obbligo di restituzione delle somme prelevate dalla convenuta prima dellapertura della successione. I giudici di merito accoglievano la domanda, ritenendo provata la provenienza esclusiva delle somme dal defunto sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, ribadendo che, nei rapporti interni tra cointestatari, opera la presunzione di contitolarità in parti uguali del saldo del conto ai sensi dellart. 1298 cod. civ., ma tale presunzione può essere superata mediante prova contraria. Non è sufficiente dimostrare chi abbia effettuato materialmente i versamenti, ma occorre provare che le somme provengano dal patrimonio esclusivo di uno solo dei titolari.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato la documentazione bancaria e la evidente disparità economica tra i cointestatari per affermare la riconducibilità esclusiva della provvista al de cuius.

Particolare rilievo assume anche il tema della pretesa donazione indiretta. La ricorrente sosteneva che la cointestazione del conto costituisse una liberalità in suo favore. Tuttavia, tale tesi è stata ritenuta inammissibile perché infondata nel merito per mancanza di prova dellanimus donandi.

La Cassazione ha chiarito che la cointestazione di un conto corrente non integra automaticamente una donazione indiretta: affinché ciò avvenga, è necessario dimostrare in modo rigoroso la volontà liberale del disponente. In assenza di tale prova, prevale il criterio sostanziale della provenienza delle somme.

Ne consegue che, qualora sia accertato che le somme appartenevano esclusivamente al de cuius, lintero saldo del conto, nonché le somme eventualmente prelevate dal cointestatario non proprietario, devono essere ricompresi nella massa ereditaria e sottoposti a divisione tra gli eredi.

La pronuncia ribadisce un principio di fondo: in ambito successorio, la titolarità delle somme non dipende dalla mera intestazione formale del conto, ma dalla loro effettiva provenienza. La cointestazione rappresenta uno strumento di gestione e non implica, di per sé, un trasferimento di ricchezza, salvo prova rigorosa della volontà di donare.